E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 79/2018, che sposta al 1° gennaio 2019 l’obbligo della
fattura elettronica per gli acquisti di carburanti per autotrazione.
L’anticipo al 1° luglio 2018 per l’acquisto di carburanti per autotrazione da parte di soggetti IVA, è stato quindi spostato al 1 gennaio 2019. Occorre però precisare che la proroga è stata fatta solo “per gli acquisti/cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione”; il problema per i grossisti che rivendono carburante rimane poiché questi a partire dal 1 luglio 2018 dovranno emettere fattura elettronica.
Fatta questa premessa vediamo i risvolti operativi
Cosa prevede il decreto
Il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso i distributori ma nulla dispone in ordine alle altre novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018. Pertanto, dal 1° luglio 2018, sono confermate le norme sulla deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’IVA agli stessi riferita, imponendo l’utilizzo di per il pagamento di carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Resta inoltre confermata l’entrata in vigore, sempre dal 1° luglio, della fattura elettronica per le vendite che non interessano i distributori stradali (dunque il posticipo non interessa i grossisti).
Come comportarsi dal 1° luglio 2018
Dal 1° luglio 2018 si prospettano 3 possibilità:
1. la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato ad emetterla);
2. la scheda carburanti;
3. il pagamento con strumenti tracciabili.
La fattura elettronica
Se non fosse arrivata la proroga questa sarebbe stata la regola dal 1° luglio.
Il soggetto IVA all’atto del rifornimento può chiedere l’emissione della fattura elettronica solo se ovviamente il gestore dell’impianto è già tecnicamente attrezzato per il rilascio del documento informatico, cosa poco probabile.
Scheda carburanti
Il soggetto IVA all’atto del rifornimento compila la scheda carburanti con la precisazione che deve comunque pagare con strumenti (non ha subito slittamenti la norma che prevede che dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburanti – diversamente non sarà possibile detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali).
Strumenti di pagamento tracciabili
Il soggetto IVA all’atto del rifornimento paga attraverso strumenti tracciabili (peraltro, come detto, obbligatori
per la detraibilità/deducibilità). Pertanto, accantonando definitivamente la scheda carburanti, si possono
utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto
bancari) attestanti dei pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.).
Conclusioni: che fare?
La terza soluzione sembra più semplice: infatti i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante (per documentare gli acquisti, è sufficiente l’estratto conto bancario).
Chi nei primi sei mesi del 2018 ha utilizzato la scheda carburanti può continuare ad utilizzarla, tenendo però presente che il pagamento dovrà essere fatto solo con strumenti tracciabili.
Documento aggiornato al 30/6/2018